STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE AUTISMO TREVISO ONLUS

 

ART. 1. COSTITUZIONE.

1. Si è costituita, tra genitori e familiari di persone affette da sindrome autistica o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo (DGS), con sede in Treviso, Strada della Madonnetta 26/A, un'Associazione che assume la denominazione di AUTISMO TREVISO, (in sigla AT).

2. Per familiari si intendono i parenti fino al 2° grado in linea retta e al 3° grado in linea collaterale.

3. Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Deseases and Disorders) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si accetta che l'autismo sia la conseguenza di una disfunzione cerebrale e non un disturbo di origine psicogenetica.

4. L’Associazione ha durata illimitata.

5. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.

6. L’Associazione Autismo Treviso utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

 

ART. 2. FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale.

2. L’Associazione ha come fini la difesa dei diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie, in ogni ambito e su ogni piano; la promozione di un’aggiornata cultura sull’autismo ad ogni livello della società; il sostegno alle famiglie con persone autistiche in ogni fase della loro vita. AT intende configurarsi come un soggetto che opera pubblicamente per la promozione di un’assistenza sanitaria e sociale alle persone con autismo all’altezza delle conoscenze attuali e coerente con le linee indicate dalla comunità scientifica internazionale. Intende inoltre promuovere la formazione degli operatori e l’educazione specializzata, nonché una generalizzata preparazione sull’autismo in ogni settore dei servizi sociosanitari, affinché in ogni circostanza le persone con autismo o DGS possano trovare risposte adeguate ai loro bisogni e al diritto di avere garantiti integrità fisica, protezione, sviluppo sereno, conquista del massimo possibile di autonomia, e piena dignità umana. AT intende collaborare attivamente con tutte le Istituzioni, e in particolare con le ULSS della Provincia di Treviso, con le Scuole, i CTI e con ogni soggetto pubblico e privato che operi a favore delle persone con autismo o DGS.

3. Sono compiti dell'Associazione:

- Creare collegamento e solidarietà tra le famiglie delle persone con autismo, valorizzandone le potenzialità abilitative come primaria componente educativa;

- Collaborare, anche mediante affiliazione, con altre Associazioni impegnate a favore delle persone con autismo secondo linee coerenti con le indicazioni della comunità scientifica internazionale;

- Svolgere ed organizzare attività di volontariato;

- Diffondere in ogni ambito la consapevolezza della necessità di incrementare le risorse e i mezzi per una corretta ed efficace ricerca sull'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo, le loro cause ed i possibili interventi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria-sociale e nella scuola, affinché vi sia reale integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in generale;

- Promuovere nell’opinione pubblica la diffusione di una corretta e rigorosa informazione in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (icd e dsm) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;

- Stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con gli Enti pubblici (Regione, Provincia, Conferenze dei Sindaci, Comuni, ULSS, ecc.) e privati, con altre Associazioni o Servizi, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, abilitative, sportive, di avviamento - inserimento lavorativo e prospettive “durante e dopo di noi”.

- Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.

L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

 

ART. 3. ASSOCIATI.

1. Il numero dei Soci è illimitato.

2. All'Associazione possono aderire in qualità di Soci Ordinari i genitori, i tutori e i familiari di persone affette da sindrome autistica o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo.

3. Sono Soci Sostenitori tutti coloro che aderiscono all'Associazione per sostenerla nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo all’atto dell’iscrizione.

4. Il diritto di voto spetta ai Soci Ordinari.

 

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE.

Per essere ammesso come Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità:

1) compilazione del modulo di domanda con indicazione di nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;

2) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali;

3) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

 

ART. 5. AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI.

1. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato all’iscrizione. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni.

 All'atto di ammissione il Socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di febbraio. Il Socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al pagamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione.

2. Dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo il Socio ordinario acquista diritto di voto.

3. Nel caso che la domanda venga respinta l'interessato potrà ottenere immediatamente il rimborso della quota versata.

4. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

5. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verifica per morosità nel pagamento della quota associativa.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all’Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

6. Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del Socio qualora: non sia in regola con i contributi associativi da almeno 18 mesi; non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di Statuto; non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione. L'esclusione del Socio verrà notificata per iscritto.

7. Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.  È previsto un rimborso per tutte le spese effettivamente sostenute e documentate durante l'attività prestata, ai sensi di legge. I Soci agiscono per le finalità dell'Associazione con correttezza ed onestà, sia all’interno che all'esterno dell'Associazione.

 

ART. 6. DOVERI DEI SOCI.

I Soci sono tenuti:

1) al pagamento della quota sociale annuale;

2) all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

 

ART. 7. RIMOZIONE DEI SOCI.

I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

2) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;

3) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni. I Soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea Ordinaria.

 

ART. 8. ORGANI

Gli organi della Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

e) il Tesoriere;

 

ART. 9. ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è da lui convocata in via ordinaria una volta all'anno

entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario, a mezzo posta trenta giorni prima della data prevista. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di 1/5 dei Soci aderenti all’Associazione; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

3. L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria è regolarmente costituita:

in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in proprio o per delega;

in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.    4. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti; le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono validamente adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

5. Partecipano all’Assemblea ed hanno diritto al voto i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

6. L'Assemblea Ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo con un numero di preferenze non superiore a 3, almeno 2 mesi prima della decadenza delle cariche sociali;

- elegge, se necessario, il Collegio dei Revisori;

- delibera sul bilancio preventivo e consuntivo;

- approva il programma di attività proposto dal C. D.;

- formula proposte per il buon funzionamento dell'Associazione.

 

7. L'Assemblea Straordinaria:

- delibera su particolari argomenti proposti da uno degli Organi dell'Associazione o dai Soci che l'hanno richiesta;

- delibera sulle modifiche dello Statuto proposte da uno degli Organi dell'Associazione o dai Soci che l'hanno richiesta.

 

ART. 10. REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA.

1. In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Sulle questioni di ordinaria amministrazione il voto è palese, a meno che non vi sia richiesta esplicita di voto segreto da parte di uno o più Soci: in tal caso l’Assemblea deciderà per alzata di mano quale dovrà essere la modalità di votazione. Nel caso dell’elezione del Consiglio Direttivo e quando trattasi di persone, il voto è sempre segreto.

2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente o da altro membro del Direttivo delegato dal Presidente.

3. Nelle elezioni del Consiglio Direttivo è ammessa una (1) delega scritta da parte di Socio assente per ciascun avente diritto al voto presente. La regolarità delle deleghe sarà verificata da un delegato del Presidente prima dell’inizio dell’Assemblea.

 

ART. 11. CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci, regge ed amministra l'Associazione. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il vice Presidente, e il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza. Il C.D. è composto da 5  eletti dall'Assemblea e può avvalersi di consulenti esterni. Il Consiglio Direttivo designa il Tesoriere dell’Associazione.

2. Il C.D. si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri; in tal caso la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Il C.D. è obbligato a riunirsi almeno un mese prima dell’Assemblea Annuale dei Soci indetta per la approvazione del bilancio. La convocazione del C.D. avviene per invito scritto da parte del Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può pervenire telegraficamente o via fax o via posta elettronica, seguita da conferma di avvenuto ricevimento da parte dei riceventi, nel termine di almeno tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Le deliberazioni del C.D. sono valide con la presenza di almeno 3 membri ed a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri, ed in caso di parità il voto del Presidente vale due.

4. Il C.D. ha i seguenti compiti:

- eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;

- eleggere il Tesoriere;

- fissare le norme per il funzionamento della Associazione;

- fare propri i bilanci preventivo e consuntivo annuali per sottoporli all’approvazione dell'Assemblea dei Soci;

- assumere personale qualora sia necessario;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea dei Soci promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzando la spesa;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- notificare, con semplice comunicazione ai competenti uffici, la eventuale modifica della sede legale.

 

ART. 12. PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest' ultimo fra i suoi membri a maggioranza dei voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Egli vigila perché siano osservate le norme statutarie, attua le delibere del C.D. ed è consegnatario del patrimonio dell’Associazione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del C.D.

2. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del C.D. sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. Rappresenta l’Associazione personalmente o attraverso un altro membro del C.D. da lui delegato.

Cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli.

In caso di assenza é sostituito dal Vice Presidente.

 

ART. 13. SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed aggiornamento del Registro dei Soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del C.D.;

- tiene aggiornata la posizione contributiva di ciascun Socio.

 

ART. 14. TESORIERE

Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al C.D. entro il mese di febbraio di ciascun anno;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del C.D.

Il Tesoriere può avvalersi di consulenti esterni per l'adempimento della tenuta dei libri contabili e degli obblighi verso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

 

ART. 15. DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo i rimborsi delle spese sostenute per l’Associazione. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.

Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del medesimo.

 

 

 

 

ART. 16. BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio sociale devono essere redatti a cura del Tesoriere e fatti propri dal C.D. i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei Soci per l'approvazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare anche i beni immobili e le attrezzature, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

 

ART. 17. QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa a carico dei Soci è fissata dal C.D. Essa è annuale, non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

ART. 18. PATRIMONIO.

1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- dal fondo di riserva.

2. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione si assume l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo la deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della

propria attività da:

- quote associative e contributi straordinari dei Soci;

- contributi dei privati;

- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse e accessorie per natura a quelle statutarie, nei limiti di cui al d.Lgs. 460/97;

- beni mobili ed immobili e rendite pervenute all’Associazione a qualunque titolo.

4. I fondi sono depositati presso uno o più Istituti di credito o postali italiani.

Ogni operazione finanziaria, bancaria, patrimoniale è disposta con firma del Presidente o di altra persona da lui delegata. L’Associazione si impegna ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione si impegna altresì a non distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

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ART. 19. SCIOGLIMENTO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti.

L'Assemblea deciderà, con le stesse modalità, chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore e a liquidazione avvenuta, l'eventuale residuo dovrà essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità affini, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

 

ART. 20. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

 

 

Questo statuto è composto da N° 20 articoli disposti su 7 pagine.

 

 

 

LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL

 

 

Il Presidente dell’Assemblea.................................................(firma)..................

 

Il Segretario dell’Assemblea..................................................(firma)...................

 

 

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